La nuova Legge 34/2026 (Legge annuale per le PMI) ha introdotto una stretta storica sull’utilizzo dei termini “artigiano” e “artigianale”. L’uso di tali denominazioni è ora riservato esclusivamente alle imprese iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane. Chiunque utilizzi impropriamente questi termini incorre in sanzioni amministrative comprese tra un minimo di 25.000 euro e l’1% del proprio fatturato. [1, 2, 3]
Le novità principali introdotte dalla normativa riguardano:
–Divieto di utilizzo improprio: I termini “artigianato”, “artigiano” e “artigianale” non possono più essere utilizzati nella ditta, nell’insegna, nei marchi o nella promozione di prodotti da parte di imprese non iscritte all’albo, hobbisti e titolari di partita IVA ordinaria.
–Diciture ancora consentite: Rimane perfettamente legale per i non artigiani promuovere i propri prodotti utilizzando formule descrittive come fatto a mano, su misura o tradizionale, purché non generino confusione sulla natura dell’impresa.
–Vendita di prodotti altrui: Un’attività commerciale non artigiana può rivendere o somministrare prodotti realizzati da vere imprese artigiane, promuovendoli come tali, a patto che sia esplicito il riferimento al produttore originario.
–Chiarimenti MIMIT: In base alle FAQ ufficiali, gli eventi e i mercatini possono fregiarsi della qualifica di “artigiani” solo se la merce in esposizione proviene effettivamente da imprese artigiane iscritte. [1]
Per approfondire i dettagli specifici sulle sanzioni o per verificare come adeguare i materiali di marketing della tua attività, puoi consultare la Legge 34/2026 per le PMI o leggere le FAQ ufficiali del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Possiamo aiutarti a capire come mettere in regola la tua comunicazione evitando le nuove sanzioni. Contattaci.