• Aprile 30, 2026

DECRETO FISCALE 2026

Il decreto fiscale 2026 (D.L. 27 marzo 2026, n. 38) introduce numerose novità in materia fiscale ed economica. Si riepilogano quelle di maggior interesse:

• Credito d’imposta per le imprese pari al 35% dell’importo richiesto, destinato alle aziende che hanno presentato comunicazioni per investimenti (D.L. 27 marzo 2026, n. 38).

• Modifica della decorrenza del nuovo regime IVA per le operazioni permutative: applicazione ai contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026 (art. 1, comma 139, legge n. 199/2025; art. 13, secondo comma, lett. d), D.P.R. n. 633/1972).

• Aggiornamento del regime fiscale per i lavoratori impatriati, con applicazione dal periodo d’imposta 2027 (art. 5 D.Lgs. n. 209/2023; art. 24-bis D.P.R. n. 917/1986).

• Per chi adotta i principi contabili internazionali, la differenza negativa tra corrispettivo e valore dei beni nelle cessioni d’azienda concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi (art. 86 TUIR; art.11 D.Lgs. n. 446/1997).

• Esenzione dall’imposta sostitutiva sugli interessi derivanti da titoli obbligazionari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti fino al 31 dicembre 2028 (art. 4).

• Differimento dell’applicazione del contributo sulle spedizioni di beni importati da Paesi extra UE (tassa sui pacchi) al 1° luglio 2026 (art. 5; art. 1, comma 126, legge n. 199/2025).

• Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di ritenuta sulle provvigioni dal 1° marzo 2026 al 1° maggio 2026 (art. 6; art. 1, comma 142, legge n. 199/2025; art. 25-bis D.P.R. n. 600/1973).

• Tra le misure di maggiore impatto per il settore produttivo, l’articolo 7 elimina – a partire dal 1° gennaio 2026 – il requisito che limitava l’accesso all’iperammortamento ai soli beni strumentali prodotti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo. L’agevolazione, introdotta dalla legge di Bilancio 2026 e applicabile fino al 30 settembre 2028, viene quindi estesa anche agli investimenti in beni realizzati in Paesi extra-Ue, purché inclusi negli allegati IV e V della legge 199/2025 e interconnessi ai sistemi aziendali. Rientrano nell’agevolazione:

o beni materiali e immateriali nuovi, anche prodotti fuori dall’Ue;

o beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (per i quali

resta da chiarire la permanenza del vincolo europeo).

La misura recepisce quanto già anticipato dal Mef con il comunicato del 12 marzo scorso e rappresenta un ampliamento rilevante della platea degli investimenti agevolabili. Resta confermata la struttura dell’incentivo, che consiste in una maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili:

180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

100% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni;50% per investimenti tra 10 e 20 milioni.

A differenza della Transizione 5.0, non sono richiesti specifici obiettivi di risparmio

energetico. Si resta tuttavia in attesa del decreto attuativo del Mimit, di concerto con il

Mef, che definirà le modalità operative e di accesso al beneficio.

• Soppressione del vincolo che limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai soli beni prodotti negli Stati UE o aderenti al SEE (art. 7; art. 1, comma 427, legge n. 199/2025).

• Esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, se l’importo complessivo non supera 300 euro.

• Ripristino del regime di esclusione dei dividendi (95% per le società) e della participation exemption (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026 (art. 11; art. 58, 59, 87, 89 TUIR).

• Aumento dell’imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti per soggetti diversi dalle persone fisiche da 100 a 118 euro (art. 12; art. 13, comma 2-bis, D.P.R. n. 642/1972).

• Autorizzazione della spesa di 500.000 euro annui per il pagamento delle spese degli atti processuali e del contributo unificato per conto delle parti patrocinate dall’Avvocatura dello Stato (art. 17).

Queste disposizioni si affiancano alle novità della Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), tra cui la riduzione dell’aliquota IRPEF dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito da 28.000 a 50.000 euro, la rottamazione quinquies delle cartelle, la revisione della tassazione sulle locazioni brevi e la limitazione della compensazione orizzontale per contribuenti con iscrizioni a ruolo superiori a 5

50% per investimenti tra 10 e 20 milioni.
A differenza della Transizione 5.0, non sono richiesti specifici obiettivi di risparmio
energetico. Si resta tuttavia in attesa del decreto attuativo del Mimit, di concerto con il
Mef, che definirà le modalità operative e di accesso al beneficio.

  • Soppressione del vincolo che limitava la maggiorazione dell’ammortamento ai soli beni
    prodotti negli Stati UE o aderenti al SEE (art. 7; art. 1, comma 427, legge n. 199/2025).
  • Esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti fino al 31 dicembre 2026, se
    l’importo complessivo non supera 300 euro.
  • Ripristino del regime di esclusione dei dividendi (95% per le società) e della participation
    exemption (PEX), con decorrenza dal 1° gennaio 2026 (art. 11; art. 58, 59, 87, 89 TUIR).
  • Aumento dell’imposta di bollo sui conti correnti e rendiconti per soggetti diversi dalle persone
    fisiche da 100 a 118 euro (art. 12; art. 13, comma 2-bis, D.P.R. n. 642/1972).
  • Autorizzazione della spesa di 500.000 euro annui per il pagamento delle spese degli atti
    processuali e del contributo unificato per conto delle parti patrocinate dall’Avvocatura dello
    Stato (art. 17).
    Queste disposizioni si affiancano alle novità della Legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), tra
    cui la riduzione dell’aliquota IRPEF dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito da 28.000 a 50.000
    euro, la rottamazione quinquies delle cartelle, la revisione della tassazione sulle locazioni brevi e la
    limitazione della compensazione orizzontale per contribuenti con iscrizioni a ruolo superiori a 50.000

giovanna blasi

Read Previous

Bandi Autotrasporti XII edizione 2025