Roma 08 marzo 2022_L’Inps con il messaggio n. 1060/2022 (All. n.1) fornisce le istruzioni operative per accedere alla cassa integrazione guadagni ordinaria per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili che non hanno potuto usufruire dei trattamenti emergenziali nel periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2021, in base a quanto disposto dal decreto Fiscale (D.L. n. 146/2021). L’Inps ricorda che potevano richiedere il periodo di cassa integrazione ordinaria di tipo emergenziale previsto dal decreto Fiscale, solamente i datori di lavoro che risultavano già autorizzati, in tutto o in parte, al precedente trattamento introdotto dall’articolo 50-bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. Per quei datori di lavoro che quindi non hanno potuto usufruire della cassa emergenziale, a causa di alcuni dubbi interpretativi, è stato precluso l’accesso anche alla cassa ordinaria per decorrenza dei termini. Nel messaggio in oggetto l’Istituto chiarisce che è possibile ora – per i suddetti datori di lavoro che hanno visto respinta la domanda di trattamento di cassa integrazione di tipo emergenziale di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 146/2021 – accedere al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) per il medesimo periodo (1° ottobre 2021 al 31 dicembre 2021), trasmettendo entro e non oltre il 31 marzo 2022 le istanze di cassa integrazione ordinaria relative a sospensioni/riduzioni di attività. Infine, in ordine alle caratteristiche dei trattamenti, l’Inps precisa che alle richieste di cassa integrazione ordinaria (CIGO) di cui trattasi si applica la disciplina ordinaria dettata in materia dal D.lgs n. 148/2015, ancorata alle disposizioni antecedenti al riordino della materia attuato dalla legge di bilancio 2022, come modificato e integrato dal decreto–legge 27 gennaio 2022, n. 4.