Il 5 aprile 2023 è stata definitivamente approvata con il voto di fiducia del Senato, la legge di conversione del decreto cessioni (Dl n. 11/2023). Dobbiamo notare, dopo un velocissimo passaggio, dato che martedì 3 il testo era stato licenziato dalla Camera dei Deputati. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è l’ultimo atto prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.
Sono quindi confermate tutte le modifiche approvate dalla Camera e poi dal Senato, che riguardano:
la proroga del Superbonus 110% per le unifamiliari;
il divieto di acquisto dei crediti per le P.A.;
la conversione dei crediti acquisiti dalla Banche in Buoni del Tesoro Poliennali;
le modifiche alla responsabilità solidale e la documentazione necessaria per eliminarla;
lo stop alla cessione del credito e le modifiche al sistema di eccezioni;
l’allungamento dei termini di cessione e di detrazione diretta;
l’abrogazione dei “vecchi” meccanismi di cessione
le norme di interpretazione autentica dei progetti in variante per il Superbonus 110% e per l’utilizzo della cessione del credito;
le norme di interpretazione autentica su cessione a SAL, visto di conformità, asseverazione sismabonus e attestazione SOA;
la c.d. compensazione orizzontale;
le modifiche alla remissione in bonis per la comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito.
Viene concesso quindi più tempo, fino al 30 settembre prossimo, per effettuare le spese di ristrutturazione nelle villette, recuperando l’agevolazione del 110 per cento. Per dare modo ai contribuenti di chiudere i cantieri, nonostante i ritardi accumulati in quest’ultimo periodo, ci saranno quindi sei mesi di tempo in più. Non si tratta, però, di nuovi lavori, ma di interventi che, alla data del 30 settembre scorso, avevano già raggiunto la soglia del 30% dell’avanzamento.
Ci sarà tempo invece fino al 30 novembre, per effettuare le comunicazioni di cessione e sconto in fattura relative alle spese 2022, pagando la sanzione da 250 euro. Non viene quindi spostato il termine ordinario, del 31 marzo, che ormai è scaduto. Fino al 30 novembre potranno effettuare la cosiddetta “remissione in bonis” tutti quei soggetti che, entro fine marzo, non avevano sottoscritto un contratto di cessione. Questa possibilità sarà disponibile solo con il pagamento e solo per gli acquisti fatti da banche e da altri soggetti qualificati, come società di gruppi bancari, assicurazioni e altri intermediari finanziari.
Esprimiamo poi soddisfazione anche per la nuova possibilità di utilizzare in dieci anni le detrazioni del superbonus: una possibilità introdotta per aiutare chi ha una capienza fiscale più bassa. L’allungamento però sarà possibile solo per le spese relative al 2022. Inoltre, nella dichiarazione del 2023 non andranno indicate rate relative al 110% che si vuole spalmare su più anni. L’opzione, infatti, andrà inserita nella dichiarazione 2024. A partire dall’anno prossimo partirà l’utilizzo in dieci anni.
Rimane infine invariato, nonostante alcune deroghe (ad esempio per Iacp, Onlus e per i lavori di rimozione delle barriere architettoniche), lo stop a cessione del credito e sconto in fattura. Scatta dal 17 febbraio scorso. Saranno salvi, con regole diverse a seconda della tipologia di intervento, solo i lavori che erano avviati alla data del 16 febbraio.