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Esonero contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Messaggio INPS n.197/2022

Esonero contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti
di integrazione salariale. Messaggio INPS n.197/2022
Roma 17 gennaio2022_Si informa che l’INPS ha pubblicato il messaggio n. 197/2022
(all. n.1), che fornisce ulteriori chiarimenti rispetto all’ambito di applicazione, nonché le
indicazioni operative, della misura per fruire dell’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali da parte dei datori di lavoro che non richiedano i nuovi trattamenti di
integrazione salariale, prevista dall’articolo 1, commi da 306 a 308, della legge 30
dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
L’Inps ha ritenuto opportuno intervenire con il chiarimento in oggetto in quanto il
predetto esonero è stato autorizzato – ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – con la Decisione C(2021)
9334 final dell’8 dicembre 2021 (come noto, l’efficacia delle disposizioni riguardanti
l’aiuto è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. A tale data, molti
datori di lavoro avevano già fruito integralmente dell’esonero ai sensi dell’articolo 12,
comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Il messaggio in oggetto chiarisce quindi, che i datori di lavoro che abbiano fruito per
intero dell’esonero già previsto dal decreto-legge n. 137/2020, possono ugualmente
accedere al diverso esonero introdotto dalla legge n. 178/2020, previa rinuncia a una
quota di esonero di cui al decreto-legge n. 137/2020, con conseguente restituzione
della medesima quota secondo le istruzioni fornite dallo stesso messaggio Inps. Infatti,
già con la circolare n. 30/2021, l’Inps aveva chiarito che l’esonero può essere
riconosciuto al datore di lavoro che rinunci alla spendita del residuo di esonero di cui al
D.L. n. 137/2020, e non intenda avvalersi dei nuovi trattamenti di integrazione salariale
di cui alla legge di Bilancio 2021.
I datori di lavoro, al fine di usufruire dell’esonero in argomento, dovranno inoltrare
all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce
“Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306
L.178/2020”, un’istanza nella quale dovranno dichiarare di avere usufruito, nel periodo
maggio e/o giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale
COVID-19, nonché dovranno indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.
all. n.1: Messaggio INPS n.197 del 14 gennaio 2022

giovanna blasi

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