• Maggio 23, 2026

CASSA IN DEROGA SETTORE MODA

CIRCOLARE N. 35/24 ROMA, 30/10/2024
Cassa in deroga settore moda
Roma 30 ottobre 2024 _ L’articolo 2 del Decreto-legge n. 160 _ pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28/10/2024 _ introduce disposizioni su un ammortizzatore sociale in deroga alla normativa vigente in materia per le imprese dei settori Tessile, Abbigliamento, Calzature e della Concia.
E’ prevista nello specifico un’integrazione salariale, erogata dall’INPS, per i dipendenti di aziende con meno di 15 addetti che affrontano periodi di sospensione o riduzione dell’attività entro il 31 dicembre 2024.
I datori di lavoro possono richiedere questo sostegno, trasmettendo come di consueto la domanda telematicamente all’INPS.
Il trattamento salariale, anticipato dai datori di lavoro, sarà poi rimborsato dall’INPS con i conguagli in Uniemens.
In caso di difficoltà finanziarie documentate, sarà possibile richiedere il pagamento diretto dall’INPS.
La misura è limitata a un tetto di spesa di 64,6 milioni di euro per il 2024, oltre il quale l’INPS non potrà accettare ulteriori richieste.
Da sottolineare che il trattamento di integrazione non è soggetto al pagamento della contribuzione addizionale.
Nello specifico i destinatari sono aziende industriali e artigiane attive nei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero (TAC) e conciario con una forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente alla richiesta.
I datori di lavoro devono dimostrare di aver sospeso o ridotto l’attività lavorativa per poter accedere al trattamento di integrazione salariale. La domanda all’INPS deve includere l’elenco dei lavoratori coinvolti e i periodi di sospensione o riduzione dell’attività.
Il datore di lavoro deve dichiarare di non avere accesso a ulteriori trattamenti di integrazione salariale previsti da altre normative in vigore. La misura intende infatti assicurare che l’ammortizzatore sia disponibile solo per chi non può usufruire di altre misure già esistenti e pertanto a condizione che siano stati interamente fruiti i periodi ordinari di sostegno al reddito garantiti da FSBA o dall’Inps a seconda della tipologia di impresa.
Al fine di consentire una immediata operatività dello strumento _ in attesa delle indicazioni operative dell’INPS _ per quanto di competenza del nostro Fondo vi segnaliamo che da ieri sera è possibile scaricare attraverso una apposita funzionalità della piattaforma SINA WEB,
la certificazione recante la data di emissione e attestante le giornate residue o l’eventuale esaurimento delle stesse.
In precedenza, questa informazione era disponibile in sola visualizzazione insieme ad altri elementi non rilevanti ai fini dell’attivazione del Decreto in parola.
Della nuova funzionalità, disponibile per tutte le tipologie di datori di lavoro anche diversi da quelli destinatari delle prestazioni previste dall’articolo 2 del Decreto Legge n.169, sono stati informati i Direttori degli Enti Bilaterali Regionali, i centri servizi ed i consulenti del lavoro.

giovanna blasi

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