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Obblighi pubblicitari in materia di erogazioni pubbliche. Iniziativa unitaria delle Confederazioni artigiane

CIRCOLARE N. 249/21 ROMA, 22/12/2021

Obblighi pubblicitari in materia di erogazioni pubbliche. Iniziativa unitaria delle Confederazioni artigiane

Roma 21 dicembre 2021 _ Vi informiamo che la Confederazione è intervenuta in queste ore _ congiuntamente a Confartigianato e Cna _ per richiedere l’inserimento nel prossimo Decreto milleproroghe di una ulteriore proroga a tutto il 2022 delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124 in materia di obbligo di trasparenza delle erogazioni pubbliche.

L’iniziativa delle Confederazioni nello specifico è diretta a prorogare di un ulteriore anno – fino al 1° gennaio 2023 – l’applicazione delle sanzioni relative alla violazione dell’obbligo di comunicazione che grava sulle imprese che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Tale obbligo, previsto dalla legge n. 124/2017 (commi 125 e seguenti), rappresenta infatti un notevole aggravio burocratico per le imprese, soprattutto nell’attuale situazione di crisi economica dovuta all’emergenza sanitaria che ha reso necessarie numerose misure di contributi, incentivi e sussidi, rispetto ai quali diventa difficile e oneroso il rispetto dell’obbligo stesso.

Come noto (si veda la circolare prot. CASARTIGIANI N.140/21 del 18 giugno u.s.) le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese sono tenute alla pubblicazione degli importi e delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni, nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato e, in tal caso, il termine per l’adempimento coincide con quello previsto per l’approvazione dei bilanci annuali.

Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata o che comunque non sono tenuti alla redazione della Nota integrativa (a prescindere dal regime contabile adottato e dalle dimensioni dell’impresa, come ad esempio imprenditori individuali, società di persone, etc.) gli stessi devono assolvere l’obbligo sopra evidenziato mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi sui propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle Associazioni di categoria di appartenenza, “entro il 30 giugno di ogni anno”.

La norma prevede una specifica causa di esclusione per i contributi pubblici effettivamente percepiti che abbiano carattere generale e siano privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. Sono inoltre esclusi dall’obbligo le imprese che abbiano percepito contributi di importo inferiore ad euro 10 mila nel periodo considerato.
I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa. Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell’anno precedente. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

A partire dal 1 gennaio 2020 la norma prevede a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria pari “all’uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro”;
  • la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Con la legge 97 del 17 giugno 2021, pubblicata sulla G.U. del 21 giugno, l’applicazione delle sanzioni è stata posticipata al 1 gennaio 2022.

La Confederazione divulgherà successive informative ad esito dell’iniziativa unitaria sopradescritta

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